Art. 11 · Trattenute per scioperi brevi
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 11

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Trattenute per scioperi brevi

In vigore dal 10 dic 1980
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia. Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-11