Art. 10 · Incarichi e supplenze
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 10

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Incarichi e supplenze

In vigore dal 10 dic 1980
È consentita l'assunzione di personale per incarico e supplenza oltre che nei casi previsti dall' quarto, quinto, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, anche per la sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni, esclusivamente nei piccoli comuni ove non sia possibile la sostituzione con altro personale e soltanto per figure professionali per le quali l'organico prevede un solo posto. L'assunzione è disciplinare in conformità all' della legge 18 aprile 1962, n. 230.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-10