Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 nov 1980
Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-04;719#art-2