Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 gen 1981
L'art. 115, relativo al biennio propedeutico, è modificato nel senso che prima del secondo comma è aggiunta la seguente frase: per il corso di laurea in ingegneria elettronica: 9) Tecnologie generali dei materiali. Inoltre, nel secondo comma, è aggiunta la frase: per il corso di laurea in ingegneria elettronica: 10) Calcolo numerico. Dopo l'art. 120, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in ingegneria elettronica: Ingegneria elettronica Art. 121. - Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono i seguenti: A) Obbligatori sul piano nazionale: scienza delle costruzioni; meccanica delle macchine e macchine; fisica tecnica; elettrotecnica; campi elettromagnetici e circuiti; misure elettriche; comunicazioni elettriche; elettronica applicata; controlli automatici; radiotecnica. Obbligatori sul piano della facoltà: calcolo numerico (anticipato al biennio); complementi di matematica; complementi di elettrotecnica; elementi di calcolatori e tecniche operative; misure elettroniche. Sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco seguente: antenne e propagazione; componenti elettronici; controllo di processi industriali; elettronica digitale; materiali per l'elettronica; microonde; tecnologie elettroniche; telegrafia, telefonia e telesegnalazioni; teoria dei sistemi; teoria dell'informazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980 Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 36
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-31;936#art-2