Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887 con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in criminologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;
Veduta la nota n. 3738 del 31 maggio 1980 con la quale il rettore dell'Università di Bari fa presente che tra le materie complementari del corso di studi della scuola di specializzazione in criminologia clinica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887, è stato indicato l'insegnamento di "psicologia" anziché quello di "psicobiologia";
Riconosciuta la necessità di apportare la opportuna rettifica al predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887, per quanto riguarda il cambio di denominazione dell'insegnamento complementare di "psicologia" in "psicobiologia" della scuola di specializzazione in criminologia clinica come deliberato dagli organi accademici dell'Università di Bari e convalidato dal Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
L'ultimo comma dell'art. 268 dello statuto dell'Università degli studi di Bari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, n. 887, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari per la scuola di specializzazione in criminologia clinica è modificato nel senso che l'insegnamento di "psicologia" è rettificato in quello di "psicobiologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1981
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 278
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-31;1046#art-1