Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico I testi degli articoli 443, 444, 445, 446, 447 e 448, relativi alla scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione Art. 443. - Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione. Art. 444. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli. Sono disponibili trenta posti per ciascun anno di corso, complessivamente per i tre indirizzi. Art. 445. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni e si distingue nei seguenti tre indirizzi: a) indirizzo dietetico; b) indirizzo nutrizionistico; c) indirizzo tecnologico. Art. 446. - L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresì la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana. A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori. A tale indirizzo sono ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche e scienze naturali. L'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutrizionali ed igienici sul prodotto finito, nonché a stimolare la ricerca in questo settore. A tale indirizzo sono ammessi i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in ingegneria chimica, in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari. Art. 447. - Gli insegnamenti del primo biennio della scuola sono comuni ai tre indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i tre indirizzi, sono svolti nel terzo anno. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno (comune ai tre indirizzi): 1) chimica degli alimenti; 2) biochimica della nutrizione; 3) fisiologia generale della nutrizione; 4) istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari. 2° Anno (comune ai tre indirizzi): 5) fisiologia della nutrizione umana; 6) igiene alimentare ed elementi di legislazione; 7) istituzioni di tecnologie alimentari; 8) biochimica patologica della nutrizione. 3° Anno: a) indirizzo dietetico: 9) alimentazione umana; 10) dietetica nell'età adulta; 11) dietetica nell'infanzia; 12) dietetica per le collettività; 13) malattie dell'alimentazione e dietoterapia; 14) dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi; b) indirizzo nutrizionistico: 9) alimentazione umana; 10) alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro; 11) ecologia e geografia dell'alimentazione; 12) economia e statistica applicata all'alimentazione; 13) tecnica dei rilevamenti alimentari; 14) analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari; c) indirizzo tecnologico: 9) microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare; 10) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale; 11) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale; 12) analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari. Art. 448. - Il consiglio della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni di corso e stabilire gli insegnamenti per i quali debbono essere svolte anche esercitazioni. I corsi impartiti nella scuola possono essere integrati da conferenze su argomenti speciali. La scuola conferisce il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione con l'indicazione dello indirizzo seguito. Per conseguire il diploma il candidato, dopo aver superato gli esami in tutte le materie di insegnamento assegnategli dal consiglio della scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento riguardante la scienza dell'alimentazione nell'ambito dell'indirizzo prescelto. Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei tre indirizzi, potranno essere iscritti al terzo anno di un altro indirizzo nell'ambito della disponibilità dei posti e sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1981 Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 70
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