Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . L'art. 52, relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: storia delle tecniche artistiche; storia dell'arte contemporanea.
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