Art. 1
1 / 1In vigore dal 31 gen 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
All'art. 40, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di anestesiologia e rianimazione muta denominazione in anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva.
Inoltre, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
malattie del ricambio;
andrologia;
endocrinologia ginecologica;
oncologia clinica;
radioterapia;
immunologia clinica;
reumatologia;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
chirurgia della mano;
ematologia pediatrica;
nefrologia pediatrica;
neurologia pediatrica;
psicopatologia dell'età evolutiva;
criminologia minorile;
oftalmologia pediatrica;
chirurgia pediatrica;
puericultura prenatale;
semeiotica ostetrica e ginecologica;
biochimica applicata;
enzimologia;
istochimica normale e patologica;
patologia molecolare;
farmacologia molecolare;
neurofisiologia;
ottica fisiologica;
epidemiologia;
micologia medica;
tossicologia clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 28
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-30;952#art-1