Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 dic 1980
A decorrere dal 18 aprile 1980 è istituita in Salisbury (Zimbabwe) una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980 Registro n. 488 Esteri, foglio n. 316
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