Art. 1

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In vigore dal 31 gen 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 269 e 272 dello statuto dell'Università di Catania, di cui al decreto del residente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1038, relativi alla scuola di specializzazione in angiologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e di sessanta complessivamente per l'intero corso di studi. Art. 272. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980 Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 26
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-16;950#art-1