Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 gen 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di coltivazioni arboree dalla facoltà di agraria dell'Università di Padova; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Firenze, adottata il 21 aprile 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della stessa facoltà al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Padova, adottata il 17 aprile 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Firenze; Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Andrea Fabbri e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della stessa facoltà dell'Università di Firenze; Ravvisata, pertanto, l'opportunità - nell'interesse pubblico - di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito, unitamente al titolare dott. Andrea Fabbri, alla stessa cattedra della medesima facoltà dell'Università di Firenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1980 Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 369
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