Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 gen 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1928, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 267 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia:
Scuola speciale per tecnici di igiene ambientale e del lavoro
Art. 268. - È istituita presso l'Università di Bari una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti ed i laboratori clinici e medico-biologici che operano nel campo dell'igiene ambientale e del lavoro nonché per le aziende pubbliche e private sia industriali che agricole. La scuola ha sede nell'istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina dell'Università di Bari.
La scuola è diretta dal direttore dell'istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina dell'Università di Bari.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i docenti dell'Università stessa o fra esperti extrauniversitari che abbiano particolare competenza nelle materie di insegnamento. Il consiglio della scuola si compone di tutti i professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Art. 269. - La scuola prende il nome di scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro. Ne è titolo di ammissione l'abilitazione di istituti tecnici e magistrale, la maturità scientifica e classica.
Art. 270. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni di biologia, chimica e fisica apprese nelle scuole medie e superiori.
Art. 271. - Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi.
Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore, la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai risultati degli esami di ammissione.
Art. 272. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
nozioni di chimica e biologia generale;
microanalisi;
strumentazione (prelievo ed analisi);
agenti fisici nell'ambiente di lavoro;
rischi e tecnologia industriale;
tossicologia industriale.
2° Anno:
microanalisi;
igiene dell'ambiente fisico e sociale;
elementi di fisiopatologia del lavoro;
organizzazione del lavoro;
legislazione sanitaria.
Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono:
tecnica analitica:
aria (gas e vapori, sostanze corpuscolose: fumo, polvere ecc.);
acque;
liquidi biologici;
agenti fisici;
tecniche di prelievo:
aria (gas e vapori, sostanze corpuscolose);
acque;
liquidi biologici;
agenti fisici.
Art. 273. - È fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni; queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso istituti universitari oppure enti pubblici e/o privati riconosciuti idonei dalla direzione della scuola.
Art. 274. - A conclusione degli studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella esecuzione di una prova pratica di laboratorio e nella discussione di una relazione scritta del candidato su una attività di controllo delle condizioni igienico-ambientali assegnatogli dalla direzione della scuola.
Art. 275. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo altro anno di frequenza della scuola. Se al secondo anno non venga riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 276. - L'importo delle tasse e soprattasse che gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare è il seguente:
1° Anno:
prima rata L. 1.250 sopra esami di profitto;
prima rata L. 1.250 tassa di iscrizione;
prima rata L. 500 contributo riscaldamento;
prima rata L. 17.500 contributo di laboratorio;
prima rata L. 2.000 tassa di immatricolazione;
Totale L. 22.500;
seconda rata, come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;
terza rata, come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;
quarta rata, come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;
Totale L. 84.000.
2° Anno:
prima rata L. 1.250 sopra esami di profitto;
prima rata L. 1.250 tassa di iscrizione;
prima rata L. 500 contributo riscaldamento;
prima rata L. 17.500 contributo di laboratorio;
Totale L. 20.500 per n. 4 rate L. 82.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1980
Registro n. 115 Istruzione, foglio n. 371
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-16;859#art-1