Art. 2
2 / 2In vigore dal 28 dic 1980
L'art. 193 dello statuto dell'Università di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 782, relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 193. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali comprensivo delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Agli specializzandi compete la frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su di un tema assegnato al candidato ventiquattro ore prima della prova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1980
Registro n. 111 Istruzione, foglio n. 318
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-16;836#art-2