Art. 1
1 / 2In vigore dal 28 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 187 dello statuto dell'Università di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 426, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 187. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica il dell'Università di Messina ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-16;836#art-1