Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale.
Seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale
Art. 679. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita una seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma in chirurgia generale.
Art. 680. - La durata del corso è di cinque anni e non sono consentite abbreviazioni di corso.
L'ammissione alla scuola avviene sulla base di titoli ed esami.
Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti, nei cinque anni di corso, non può essere superiore a trentacinque.
Art. 681. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) I;
patologia speciale chirurgica (triennale) I;
semeiotica chirurgica (biennale) I;
anatomia chirurgica e corso d'operazioni (triennale) I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.
2° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) II;
patologia speciale chirurgica (triennale) II;
semeiotica chirurgica (biennale) II;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia e istologia patologica (biennale) I.
3° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) III;
patologia speciale chirurgica (triennale) III;
semeiotica strumentale ed endoscopica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II.
4° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia e ortopedia;
chirurgia pediatrica.
5° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale) V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.
Art. 682. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni.
Art. 683. - La frequenza nelle sale operatorie si inizierà dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale può essere stabilita, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati, qualora esistano reparti indipendenti.
Art. 684. - Gli allievi che non abbiano ottemperato gli obblighi di frequenza non possono essere ammessi a sostenere gli esami annuali.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.
Gli esami biennali, triennali e quinquennali sono superati rispettivamente alla fine del biennio, del triennio e del quinquennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1980
Registro n. 100 Istruzione, foglio n. 102.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-16;699#art-1