Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della difesa e del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, quale risulta sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 1126, è modificato come segue:
"I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio.
L'autorità competente alla compilazione è l'ufficiale, il funzionario civile o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1980
PERTINI
COSSIGA - REVIGLIO - LAGORIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 4
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-06;785#art-1