Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Viste le istanze tendenti ad ottenere la costituzione degli ordini regionali dei giornalisti dell'Umbria e dell'Abruzzo, presentate da giornalisti residenti nelle predette circoscrizioni territoriali; Visti gli articoli 73, capoverso, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115; Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: A modifica dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono istituiti l'ordine dei giornalisti per la regione Umbria, con sede del consiglio dell'ordine in Perugia e l'ordine dei giornalisti per la regione Abruzzo, con sede del consiglio dell'ordine a L'Aquila, con competenza per le rispettive circoscrizioni. La circoscrizione territoriale di cui al n. 8 dell' del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Roma, comprende solamente il Lazio e il Molise. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1980 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI COSSIGA - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1980 Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 26
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