Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Viste le istanze tendenti ad ottenere la costituzione degli ordini regionali dei giornalisti dell'Umbria e dell'Abruzzo, presentate da giornalisti residenti nelle predette circoscrizioni territoriali;
Visti gli articoli 73, capoverso, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
A modifica dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono istituiti l'ordine dei giornalisti per la regione Umbria, con sede del consiglio dell'ordine in Perugia e l'ordine dei giornalisti per la regione Abruzzo, con sede del consiglio dell'ordine a L'Aquila, con competenza per le rispettive circoscrizioni.
La circoscrizione territoriale di cui al n. 8 dell' del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Roma, comprende solamente il Lazio e il Molise.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1980
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
COSSIGA - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-27;747#art-1