Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Salerno e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . L'art. 46 è sostituito dal seguente: "La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende il biennio propedeutico in ingegneria e rilascia la laurea in: fisica, matematica, scienze dell'informazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-27;1088#art-1