Art. 2
2 / 3In vigore dal 21 feb 1981
Dopo l'art. 28, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di laurea in scienze geologiche e in scienze biologiche:
Art. 29. - Gli insegnamenti per conseguire la laurea in scienze geologiche sono impartiti, nei limiti delle norme vigenti che regolano l'ordinamento didattico del corso di laurea, nei dipartimenti di matematica, di fisica, di chimica, di ecologia, di scienze della terra, di pianificazione territoriale, di difesa del suolo.
Lo studente che intende conseguire la laurea in scienze geologiche deve appartenere ad uno dei seguenti dipartimenti:
dipartimento di scienze della terra;
dipartimento di fisica;
dipartimento di chimica;
dipartimento di ecologia;
dipartimento di difesa del suolo;
dipartimento di pianificazione territoriale.
L'esame di laurea consta:
a) della monografia illustrativa della geologia di un'area adeguatamente estesa, corredata dallo studio stratigrafico e petrografico delle formazioni geologiche affioranti nell'area da svolgere nel dipartimento di scienze della terra;
b) della discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, su un tema di ricerca in base o applicata.
Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze geologiche.
Art. 30. - Gli insegnamenti per conseguire la laurea in scienze biologiche sono impartiti, nei limiti delle norme vigenti che regolano l'ordinamento didattico del corso di laurea, nei dipartimenti di matematica, di fisica, di chimica, di ecologia, di biologia cellulare, di scienze della terra, di scienze dell'educazione, di pianificazione territoriale.
Lo studente che intende conseguire la laurea in scienze biologiche deve appartenere a uno dei seguenti dipartimenti:
dipartimento di chimica;
dipartimento di biologia cellulare;
dipartimento di ecologia;
dipartimento di fisica.
L'esame di laurea consta della discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma.
Può essere richiesto lo svolgimento di una prova pratica per accertare la preparazione professionale dello studente.
Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-27;1031#art-2