Art. 1
1 / 2In vigore dal 14 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
Gli articoli 121 e 122, relativi alla facoltà di medicina e chirurgia I, sono così modificati:
Art. 121. - La facoltà di medicina e chirurgia I conferisce la laurea in:
a) medicina e chirurgia;
b) odontoiatria e protesi dentaria.
Art. 122. - La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, suddivisi in tre bienni.
La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e un triennio.
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-25;691#art-1