Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;.
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 39 è sostituito dal seguente:
La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria
Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venti per anno di corso.
L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests e scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.
Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica e propedeutica biochimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).
Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.
L'ordinamento del corso di laurea è stabilito come segue:
Sono insegnamenti fondamentali:
Biennio:
1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
*4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.
Triennio:
16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funziona masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).
Sono insegnamenti complementari:
*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venereologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria.
Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.
Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà possono essere mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.
Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza al relativo corso è obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità.
Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere una assistenza didattica, da parte dei componenti dell'organico, adeguata al numero degli studenti.
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Non si può essere ammessi a |
sostenere l'esame di: | Se non si è superato l'esame di:
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|
Fisiologia umana e dell'apparato |Istituzioni di anatomia umana
stomatognatico | normale e dell'apparato
Patologia generale | stomatognatico
|Chimica
|Biologia generale applicata agli
| studi medici
|Fisica medica
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Patologia speciale medica e |Fisiologia umana e dell'apparato
metodologia clinica (compresa | stomatognatico
la pediatria) |Patologia generale
Patologia speciale chirurgica e |
propedeutica clinica |
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Clinica odontostomatologica |Patologia speciale medica e
| metodologia clinica (compresa
| la pediatria)
|Patologia speciale chirurgica e
| propedeutica clinica
|Istituzioni di anatomia ed
| istologia patologica
|Patologia speciale
| odontostomatologica
|Chirurgia speciale
| odontostomatologica
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.
Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1980
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 313
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-25;681#art-1