Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 nov 1980
Dopo l'art. 73, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli: Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria Art. 74. - La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni suddivisi in un biennio ed un triennio. Titoli di ammissione: quelli consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 75. - Il numero degli iscritti è di trentadue per ciascun anno di corso e complessivamente di centosessanta per l'intero corso di studi. L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in centesimi, così ripartito: 70 cent. riservati all'esito di un test a scelta multipla da completare in un unico giorno vertente su nozioni generali relativi ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale; 30 cent. riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. È prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che a richiesta debbono essere forniti. Art. 76. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. Art. 77. - Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); * 2) biologia generale applicata agli studi medici; * 3) chimica; * 4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); * 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e speciale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; * 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno); 17) chimica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno); 22) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 23) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Sono insegnamenti complementari: * 1) chirurgia maxillo-facciale; * 2) dermatologia e venerologia (semestrale); * 3) otorinolaringoiatria (semestrale); * 4) statistica sanitaria; altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratiche e la loro frequenza è obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologica di ordine clinico comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere, da parte dei componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Art. 78. - Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere ammessi a Se non si è superato sostenere l'esame di: l'esame di: Fisiologia umana e dell'apparato Istituzioni di anatomia stomatologico umana normale e del- Patologia generale l'apparato stomatognatico Biologia generale applicata agli studi medici Chimica Fisica medica Patologia speciale medica Fisiologia umana e dell'appa- e metodologia clinica rato stomatognatico (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica Patologia generale e propedeutica clinica Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Chirurgia speciale odonto- stomatologica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Patologia speciale odonto- stomatologica Art. 79. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve avere seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. L'esercizio della professione consegue all'esame di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1980 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980 Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 258
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-25;676#art-2