Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 feb 1981
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito rispettivamente in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 1980 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1981 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 315
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