Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: . Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Augusta (Siracusa) sono dichiarati di pubblica utilità. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-15;997#art-1