Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 ott 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 906.400.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. 5204. - Indennità, ecc. per
missioni, ecc......................L. 160.000.000
Ministero di grazia e giustizia:
Cap. 1002. - Spese per i viaggi
del Ministro, ecc....................L. 13.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. 1022. - Indennità, ecc.
per missioni all'estero.................L. 50.000.000
Cap. 1579. - Spese eventuali
all'estero....................... L. 550.000.000
Cap. 3032. - Spese per l'invio
dei delegati, ecc................... L. 100.000.000
Ministero per i beni culturali e ambientali:
Cap. 1002. - Spese per i viaggi
del Ministro, ecc..................... L. 9.500.000
Cap. 1006. - Indennità, ecc. per
missioni, ecc....................... L. 9.500.000
Cap. 1052.- Spese di rappresentanza......... L. 3.000.000
Cap. 1065.- Fitto di locali, ecc.......... L. 11.400.000
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L. 906.400.000
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1980
PERTINI
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 9
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-13;638#art-1