Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 ott 1980
Dopo l'art. 770, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in nefrologia. Seconda scuola di specializzazione in nefrologia Art. 771. - La seconda scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la cattedra di terapia medica sistematica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo di terapia medica sistematica. Il numero massimo degli allievi è di sei per ogni anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. Per quanto riguarda la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in nefrologia (articoli 766-770). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1980 Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 263
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-10;625#art-3