Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in matematica, l'insegnamento di "topologie differenziali" cambia la denominazione in quella di "topologia differenziale".
Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in chimica, gli insegnamenti di "analisi strumentale", "chimica organica superiore" e "tecnica e sintesi speciali inorganiche" cambiano la denominazione rispettivamente in quella di "analisi chimica strumentale", "chimica inorganica superiore" e "tecniche e sintesi speciali organiche".
Nell'art. 122, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti del secondo anno, dopo l'insegnamento di "complementi di chimica generale ed inorganica", è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
"elementi di calcolo numerico e programmazione".
Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge".
Nell'art. 130, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, il primo e sesto comma sono soppressi; nel medesimo articolo è aggiunto il seguente quinto comma:
"L'insegnamento biennale in fisica sperimentale compreso nell'elenco degli insegnamenti fondamentali comporta un esame alla fine di ciascun corso annuale".
Nell'art. 294, relativo alla scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale, il primo comma è così riformulato:
"Alla scuola di specializzazione per il conseguimento del diploma di specialista in conserve alimentari di origine vegetale, possono iscriversi i laureati in agraria, chimica, chimica industriale, ingegneria, medicina veterinaria, scienze naturali e scienze biologiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1981
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 297
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-10;1087#art-1