Art. 2
2 / 2In vigore dal 30 gen 1981
Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in oncologia.
Scuola di specializzazione in oncologia
Art. 172. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Trieste e conferisce il diploma di specializzazione in oncologia.
Art. 173. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 174. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.
Art. 175. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 176. - Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 177. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 178. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).
3° Anno:
oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
La scuola provvederà inoltre ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti di:
oncologia otoiatrica e laringologica;
oncologia stomatologica;
oncologia del sistema nervoso centrale;
patologia dei tumori dell'apparato respiratorio;
terapia del dolore;
oncologia dermatologica;
oncologia dello scheletro e apparato locomotore;
oncologia urologica.
Art. 179. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno centoventi lezioni annuali, comprensive delle varie materie.
Gli specializzandi hanno perciò obbligo di fare esercitazione pratica nei reparti, negli ambulatori e nei laboratori, oltre a seguire i corsi di lezioni ad essi impartiti. Il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame deve essere sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 180. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in oncologia sono così fissati:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 costo di libretto d'iscrizione o tesserino......... L. 1.500 tassa annuale di iscrizione................ L. 150.000 soprattassa esami di profitto................ L. 7.000 contributo opere sportive ed assistenziali......... L. 1.000 contributo biblioteca................... L. 10.000 contributo clinica e laboratorio.............. L. 48.000 prestazioni di segreteria.................. L. 4.000 contributo di riscaldamento................. L. 3.000 tassa di diploma...................... L. 6.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1980
PERTINI
SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 16
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;946#art-2