Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 gen 1981
All'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è apportata la seguente modifica: La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di ematologia generale (clinica e laboratorio). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1980 Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 160
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;915#art-2