Art. 2
2 / 3In vigore dal 25 dic 1980
Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in oncologia
Art. 172. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 173. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.
Art. 174. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 175. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori. (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).
3° Anno:
oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
Ogni scuola dovrà provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.
Art. 176. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai seminari ed altre manifestazioni culturali riguardanti la materia è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;818#art-2