Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 gen 1981
All'art. 22, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature orientali, sono aggiunti i seguenti: 3) filologia semitica; sinologia; filologia e storia della lingua giapponese; filologia iranica; filologia uralo-altaica. Nello stesso articolo gli insegnamenti complementari di filologia semitica, sinologia, filologia iranica, filologia uralo-altaica sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 87

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;808#art-3