Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 14 nov 1980
Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, del corso di perfezionamento in sessuologia medica, della scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto. Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana Art. 266. - La scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana è a carattere interdisciplinare; vi partecipano: A) L'istituto di clinica ostetrica e ginecologica 11. B) La cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale per la parte endocrinologica ed andriologica. C) La cattedra di nefrologia di interesse chirurgico. Art. 267. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II dell'Università di Bari. Art. 268. - Direttore della scuola è il direttore di clinica ostetrica e ginecologica I dell'Università di Bari; condirettori sono i professori ufficiali delle cattedre di endocrinologia e medicina costituzionale e di nefrologia di interesse chirurgico dell'Università di Bari. Art. 269. - La durata della scuola è di tre anni. Non sono concesse abbreviazioni di corso. Art. 270. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Art. 271. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola nei tre anni di corso è di diciotto. Art. 272. - Essi hanno l'obbligo di frequentare, per tutta la durata del corso, l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica 11, la cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale e la cattedra di nefrologia di interesse chirurgico dell'Università di Bari. Art. 273. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: biologia generale della riproduzione; embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano; fisiologia della riproduzione umana; genetica umana; immunologia e patologia della riproduzione umana. 2° Anno: fisiopatologia della riproduzione umana; anatomia ed istologia patologica dell'apparato riproduttivo; endocrinologia ginecologica; andrologia; teratologia; patologia della gravidanza; urologia e patologia della riproduzione umana. 3° Anno: nosografia della patologia della riproduzione umana; diagnostica della patologia della riproduzione umana; terapia medica della patologia della riproduzione umana; trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana; elementi di psicologia medica e di sessuologia; educazione sociologica e demografica. Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con un contributo personale. Corso di perfezionamento in sessuologia medica Art. 274. - È istituito presso la cattedra I di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari un corso di perfezionamento in sessuologia medica che si avvale della collaborazione della cattedra di endocrinologia e della cattedra di nefrologia di interesse chirurgico. Art. 275. - Il corso ha lo scopo di completare ed aggiornare la preparazione sull'argomento dei laureati in medicina e chirurgia mediante la coordinazione organica delle varie discipline che si occupano della sessualità umana. Art. 276. - Il corso ha la durata di un anno e rilascia il diploma di perfezionamento che non da diritto alla qualifica di specialista. Art. 277. - Possono essere ammessi al corso i laureati in medicina e chirurgia. Art. 278. - La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso e in mancanza al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Il direttore è responsabile del buon andamento del corso nei confronti del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia. Gli incarichi di insegnamento delle varie materie sono affidati, anno per anno, dal consiglio di facoltà, su proposta del direttore della scuola. Il direttore e gli insegnanti formano il consiglio della scuola che ha il compito di decidere e coordinare i programmi dei vari insegnamenti. Art. 279. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: a) fisiopatologia della funzione sessuale; b) neurofisiologia della funzione sessuale; c) clinica sessuologica; d) psicologia con particolare riguardo alla psicosessualità; e) endocrinologia sessuale; f) ginecologia ed ostetricia; g) andrologia; h) urologia; i) venereologia ed infezioni sessualmente trasmesse; l) psicopatologia sessuale; m) genetica medica; n) medicina legale. Secondo le esigenze didattiche il consiglio della scuola può organizzare seminari ed esercitazioni e può disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse generale. Art. 280. - Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari e sono fissate a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 151. I contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bari, su proposta del direttore della scuola. Art. 281. - Il corso ha un massimo di trenta posti. L'ammissione al corso è per titoli ed esami: i candidati sono ammessi in base ad una graduatoria compilata sulla base dei titoli e del risultato di una prova di esame. La commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore e da due insegnanti della scuola nominati dal consiglio della scuola. Art. 282. - La frequenza alle lezioni ed alle altre attività didattiche è obbligatoria. L'iscrizione al corso di perfezionamento comporta, per gli iscritti, l'esercitazione pratica continuativa a fini di apprendimento nei reparti. Art. 283. - Ogni allievo, alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami di profitto, deve presentare e discutere una relazione scritta su di un tema di lavoro preventivamente concordato all'inizio del corso. La relazione è valutata da una commissione di cinque membri nominati dal consiglio di facoltà e presieduta dal direttore della scuola. Art. 284. - I mezzi con cui viene fatto fronte alla spesa di gestione possono comprendere i contributi della facoltà, del consiglio nazionale delle ricerche, nonché delle regioni, di enti pubblici statali, parastatali e locali, enti morali, enti e società pubbliche e private interessate ai problemi della sessuologia. Scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto Art. 285. - La scuola permanente di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto ha per fine di conferire una particolare competenza e preparazione nel campo della medicina perinatale. Alla scuola potranno iscriversi venti laureati in medicina e chirurgia, già abilitati alla libera professione, per ogni anno di corso. L'ammissione avviene per titoli ed esami. La durata del corso di studi è biennale ed al suo termine viene conferito il diploma di perfezionamento sul monitoraggio biofisico e biochimico del feto. La presentazione delle domande di iscrizione deve pervenire alla segreteria della facoltà di medicina e chirurgia entro il 15 settembre di ogni anno. Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse d'esame sono conformi, alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari e sono fissate a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Il provento delle tasse sarà così ripartito: a) il 15% a beneficio della scuola; b) il 70% a beneficio del personale insegnante ed in proporzione alle lezioni impartite; c) il 10%/ o a favore del personale di segreteria della scuola; d) il 50/ o a beneficio dell'opera universitaria. Il provento delle soprattasse d'esame sarà ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512. Inoltre i diplomati dovranno pagare la tassa di diploma di L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore della scuola rimane in carica quattro anni. Gli incarichi di insegnamento della scuola sono deliberati dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore che può scegliere tra i professori di ruolo, i liberi docenti, e tra il personale docente della stessa facoltà medica o tra persone di comprovata esperienza della materia. Il consiglio della scuola si compone del direttore e di due professori della stessa scuola designati dalla facoltà medica. Gli insegnamenti della scuola sono indicati nelle tabelle seguenti: 1° Anno: Indagini sul liquido amniotico. Amniocentesi in epoca precoce ed in epoca tardiva di gravidanza; amnioscopia: tecnica ed interpretazione clinica. Cardiotocografia. Circolazione del sangue e regolazione del ritmo cardiaco fetale; principi biofisici di cardiotocografia; cardiotocografia in travagli parto; cardiotocografia nella gravidanza a rischio; cardiotocografia in gravidanza. 2° Anno: Ecografia. Principi di fisica ultrasonica; effetti biologici degli ultrasuoni; biometria fetale; cinetica fetale. Emogasanalisi. L'equilibrio acido-basico: principi di fisiopatologia; tecnica del microprelievo; determinazione del ph ematico fetale e sue variazioni; determinazione della pO2: e del pCO2 e loro variazioni. Il direttore della scuola può promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica della scuola nell'ambito delle direttive deliberate dal consiglio della scuola stessa. All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non è ammesso chi non abbia superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti. Non è consentita alcuna abbreviazione di corso. I componenti le commissioni dell'esame di profitto, nominati dal direttore della scuola, saranno tre: il professore ufficiale della materia, un altro professore della scuola, un cultore della materia. La commissione per l'esame di diploma è composta da sette membri (quattro professori ufficiali della scuola e tre liberi docenti o cultori della materia) e viene nominata su proposta del direttore della scuola dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1980 Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 261
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