Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 12 mar 1981
Gli articoli 324, 327, 329 e 331 dello statuto della Università di Firenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 1118, concernente il corso di perfezionamento in sessuologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 324. - Il corso ha la durata di due anni e rilascia un diploma di perfezionamento che non da diritto alla qualifica di specialista. Art. 327. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: fisiopatologia della funzione sessuale (biennale) I; psicologia con particolare riguardo alla sessualità (biennale) I; clinica sessuologica (biennale) I; anatomia; neurofisiopatologia della funzione sessuale; genetica medica; endocrinologia; ginecologia ed ostetricia; urologia; igiene. 2° Anno: fisiopatologia della funzione sessuale (biennale) II; psicologia con particolare riguardo alla sessualità (biennale) II; clinica sessuologica (biennale) II; infezioni sessuali; psicopatologia sessuale; farmacologia; medicina legale; diritto di famiglia; sociologia; pedagogia. Secondo le esigenze didattiche il consiglio di corso può organizzare seminari ed esercitazioni e potrà disporre che si tengano conferenze, su argomenti di interesse generale. Art. 329. - Il numero degli iscritti ad ogni anno di corso è di quindici. Il numero complessivo degli iscritti ai due anni di corso non può essere superiore a trenta. Non possono essere concesse abbreviazioni di corso. I candidati sono ammessi in base ad una graduatoria per titoli e ad una prova di esame. La commissione per l'esame di ammissione è composta dal direttore e da due insegnanti del corso nominati dal consiglio di corso. Art. 331. - Al termine del primo anno di corso, per il passaggio all'anno successivo, gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti, compresi quelli di durata biennale. Alla fine del corso, dopo aver sostenuto gli esami relativi agli insegnamenti del secondo anno, gli iscritti devono presentare e discutere una relazione scritta su un tema preventivamente concordato con uno degli insegnanti. La relazione è valutata da una commissione di sette membri nominata dal consiglio della facoltà e presieduta dal direttore del corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1981 Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 370
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