Art. 3
3 / 8In vigore dal 12 mar 1981
L'art. 282, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in cardiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 282. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale B e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso, e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
biochimica e biofisica;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
informatica medica e strumentazione biomedica I.
2° Anno:
anatomia patologica I;
fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
informatica medica e strumentazione biomedica II;
radiologia I;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
anatomia patologica II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
patologia e clinica cardiovascolare II;
radiologia II;
terapia medica e farmacologia clinica I.
4° Anno:
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
patologia e clinica cardiovascolare III;
terapia medica e farmacologia clinica II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.
I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti secondo quanto opportuno al loro migliore svolgimento sulla base di un programma da approvarsi annualmente dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1060#art-3