Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 mar 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 273. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche: la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in ginecologia ed ostetricia; la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in cardiologia; la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in anestesia e rianimazione; la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente muta la denominazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-05;1060#art-1