Art. 9 · Assistenza ai familiari a seguito dei naviganti

Art. 9

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Assistenza ai familiari a seguito dei naviganti

In vigore dal 11 nov 2012
Ai familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e c) dell', che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco, nonché ai familiari dei soggetti di cui alla lettera e) dell' che seguono il titolare del rapporto di lavoro fuori del territorio nazionale, compete esclusivamente l'assistenza di cui agli . Limitatamente a tale effetto, ad essi si applicano le norme sull'iscrizione e sul rilascio dell'appendice al libretto sanitario, di cui al precedente .

Note all'articolo

  • La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-9