Art. 8 · Assistenza in territorio estero

Art. 8

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Assistenza in territorio estero

In vigore dal 11 nov 2012
Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, è assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo. Le autorità consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanità dal 1 gennaio 1981 alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciari in territorio straniero. L'assistenza in forma indiretta è ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati. Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanità. Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanità ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorità consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanità sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto. Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Ministero della sanità può stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia. Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde dall'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza. Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanità. Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanità entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore. Il Ministero della sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorità consolare italiana o, in mancanza, dalla competente autorità, dello Stato in cui è erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo. Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanità, che subentra alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse. Vanno fatte, altresì, salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocità fra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma. I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all'ufficio presso cui l'interessato è iscritto a cura della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorità consolare.

Note all'articolo

  • La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-8