Art. 7
7 / 14Assistenza al personale in navigazione
In vigore dal 11 nov 2012
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani, addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalità e programmi stabiliti dal Ministero della sanità d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonché una adeguata attrezzatura di primo soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanità. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della marina mercantile saranno indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spesa dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento.
Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalità di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonché i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi.
I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, può essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile.
Presso tutti gli uffici sanitari di porto e di aeroporto è costituito di intesa con le autorità portuali e aeroportuali e con i locali organi delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le imprese di navigazione marittima ed aerea e con le organizzazioni private di assistenza volontaria, un centro di pronto soccorso, dotato di adeguati mezzi mobili idoneo ad assicurarne l'intervento in tutta la zona compresa nella circoscrizione dell'ufficio stesso.
Note all'articolo
- La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-7