Art. 2
2 / 14Beneficiari dell'assistenza
In vigore dal 22 ott 1980
L'assistenza di cui all' è erogata:
a) ai cittadini italiani e stranieri ed agli apolidi che compongono l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;
b) ai marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d'imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purchè risultino per contratto a disposizione dell'armatore;
c) ai lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell'armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;
d) ai lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all' della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all' della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell' della legge 20 marzo 1968, n. 433;
e) al personale di volo di cui all'art. 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-2