Art. 13
13 / 14Regime transitorio dell'assistenza
In vigore dal 11 nov 2012
Fino al 31 dicembre 1980 l'assistenza è assicurata dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime anche per quanto attiene all'assistenza in navigazione ed in territorio estero nei limiti e con le modalità previsti dai vigenti regolamenti delle casse stesse.
Note all'articolo
- Il D.L. 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 1981, n. 344 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "i termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1 gennaio 1981 rispettivamente al 1 novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981".
- La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;620#art-13