Titolo II
Art. 9
9 / 24Comitato tecnico-scientifico
In vigore dal 18 ago 1993
Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è costituito:
a) dal direttore dell'Istituto, che lo presiede;
b) da dodici esperti designati dal Consiglio sanitario nazionale, di cui:
sei tra quelli operanti nel settore della medicina e igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, scelti nell'ambito delle università o di istituti pubblici di ricerca;
sei scelti tra il personale operante nei servizi e presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali, appartenenti ai ruoli sanitario o professionale;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;
d) da un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e da un esperto nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) da due esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente per i campi dell'organizzazione del lavoro e della tutela del lavoro delle donne e minorile;
f) da due esperti designati uno dal C.N.R. e uno dal C.N.E.N.;
g) da un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
h) da un esperto designato dall'I.N.A.I.L.;
i) dai direttori dei dipartimenti dell'Istituto;
l) da un esperto designato dal Ministro dell'interno in materia di prevenzione incendi.
Il comitato tecnico-scientifico dura in Carica tre anni, si riunisce due volte l'anno e può lavorare per commissioni.
I pareri vengono assunti a maggioranza.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 giugno 1982, n.390 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n.597 ha disposto (con l'art 4) che "Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPESL, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e' integrato dai seguenti componenti: un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un esperto designato dall'ENEL; un esperto designato dall'ENI; un esperto designato dall'IRI."
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-9