Titolo II
Art. 8
8 / 24Composizione e funzionamento del comitato esecutivo
In vigore dal 18 ago 1993
Il comitato esecutivo è composto:
a) dal Ministro della sanità che lo presiede;
b) dal vice-presidente;
c) dai seguenti membri del comitato amministrativo dallo stesso designati:
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
tre rappresentanti delle regioni;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi;
d) dal direttore dell'Istituto.
In caso di impedimento o di assenza del presidente, la presidenza del comitato esecutivo è assunta dal vicepresidente.
Il comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il comitato esecutivo:
delibera sulle materie che gli sono delegate dal comitato amministrativo;
esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del comitato amministrativo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima successiva riunione;
sovraintende alla gestione e decide sulle istanze e sui ricorsi del personale;
adempie a tutte le attribuzioni previste da leggi o regolamenti.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 giugno 1982, n.390 convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n.597 ha disposto (con l'art 4) che "Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e' integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il Ministero della sanita', il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonche' da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi, nonche' da un rappresentante dell'ANCI."
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-8