Titolo II
Art. 7
7 / 24Funzioni del comitato amministrativo
In vigore dal 18 ago 1993
Il comitato amministrativo esercita le seguenti funzioni:
a) predispone il piano di attività da approvarsi secondo le modalità di cui all', primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed il relativo bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Ministro;
b) disciplina, su proposta del direttore dell'Istituto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e, per quanto non disposto dal presente decreto, dei suoi organi;
c) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, la ripartizione fra i dipartimenti dei fondi assegnati all'Istituto;
d) approva il conto consuntivo e delle attività svolte;
e) adotta i provvedimenti in materia di personale e formula proposte per il relativo regolamento organico;
f) delibera l'attribuzione di incarichi di ricerca ad istituti di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca previsti dai piani sanitari nazionali;
g) conferisce, su proposta del direttore dell'Istituto, gli incarichi di direttore di dipartimento;
h) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti i casi in cui il Ministro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-7