Titolo VII
Art. 24
24 / 24Attribuzioni delle attività e funzioni in campo nucleare
In vigore dal 22 ott 1980
All'istituto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all', lettere i) e k), della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
All'Istituto sono attribuite le funzioni già svolte dall'A.N.CC. ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - ANIASI -
FOSCHI - ROGNONI -
LA MALFA - PANDOLFI -
BISAGLIA - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 6
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-24