Art. 21 · Coordinamento degli interventi per la Radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni
Titolo VI

Art. 21

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Coordinamento degli interventi per la Radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni

In vigore dal 22 ott 1980
In relazione a quanto disposto dall', ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N. Il comitato è costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori ciascun istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed è presieduto dal Ministro della sanità. Sono compiti del comitato: 1) assicurare l'omogeneità di approccio e l'uniformità di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti; 2) coordinare le attività di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali e locali; 3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell' per quanto attiene alla radioprotezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-21