Titolo VI
Art. 20
20 / 24Ordinamento dei servizi
In vigore dal 18 ago 1993
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del comitato amministrativo, sentito il comitato tecnico-scientifico, viene definito l'ordinamento dei servizi che deve prevedere:
numero, denominazione e organizzazione interna dei dipartimenti; organici di ciascun dipartimento;
unità funzionali nelle quali è articolato ogni dipartimento;
modi e forme per realizzare:
a) il coordinamento tra i dipartimenti (comitato interdipartimentale);
b) la interdisciplinarietà delle attività dell'Istituto;
c) la partecipazione degli operatori alla programmazione dell'attività del dipartimento (assemblee di dipartimento) ed alla gestione funzionale del dipartimento (consigli di dipartimento);
d) la partecipazione delle parti sociali e degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa ed alla determinazione delle specifiche tecniche;
e) la temporaneità degli incarichi di direzione di dipartimento e di unità funzionale.
La dotazione complessiva dei ruoli organici dell'Istituto non potrà comunque superare quella dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità quale prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-20