Art. 2 · Attribuzioni del Ministro della sanità
Titolo I

Art. 2

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Attribuzioni del Ministro della sanità

In vigore dal 22 ott 1980
Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanità può sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-2