Art. 16 · Trattamento del personale dell'Istituto
Titolo V

Art. 16

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Trattamento del personale dell'Istituto

In vigore dal 18 ago 1993
Il trattamento del personale dell'Istituto è regolato in conformità della disciplina concernente il personale dell'Istituto superiore di sanità con le seguenti integrazioni e modifiche: a) viene assicurata l'autonomia funzionale ed amministrativa dei dipartimenti e delle unità funzionali, nell'ambito dei programmi di attività dell'Istituto; b) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la mobilità del personale da e verso l'Istituto superiore di sanità e le strutture prevenzionali delle unità sanitarie locali; c) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la possibilità di assunzione di personale scientifico che abbia svolto attività prevenzionale presso Istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. Il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; d) viene stabilito il divieto di esercizio delle attività di libera professione. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite le tabelle di equiparazione per l'inquadramento del personale assegnato all'Istituto a norma del successivo . Fino al definitivo inquadramento nel ruolo organico dell'Istituto, tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'ente di provenienza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-16