Art. 15 · Gestione finanziaria
Titolo IV

Art. 15

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Gestione finanziaria

In vigore dal 6 dic 1993
Per la gestione finanziaria dell'Istituto si applicano le norme vigenti sulla contabilità di Stato, salvo quanto in deroga previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519. Il finanziamento è assicurato mediante dotazione di capitoli iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. L'ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di sanità svolge anche il controllo amministrativo - contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U 06/12/1993, n. 286) ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del comma 1 presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-15