Titolo II
Art. 13
13 / 24Nomina del direttore dell'Istituto
In vigore dal 18 ago 1993
L'ufficio del direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri previa proposta del Ministro della sanità, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto.
L'ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento.
L'incarico di direttore dell'istituto non è compatibile con il mantenimento di responsabilità di direzione di dipartimento o di unità funzionale.
Al conferimento deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;619#art-13